TESTO
del disegno di legge n. 1638
TESTO
della Commissione

Art. 6.
(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale).

Art. 13.
(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale).

      1. Il comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Identico.

      «2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni di cui

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agli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies».
 

Art. 14.
(Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale).
 

      1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Sono depositati soltanto i verbali delle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero».